Art. 8.
(Dell'adozione pronunciata in Italia).

      1. L'articolo 35 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. - 1. Nei casi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui

 

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all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato in merito alla proposta di incontro, emette il provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è ammessa nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4.
      3. La Commissione trasmette il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 1, agli uffici consolari italiani all'estero i quali, rilasciato il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando, ne danno comunicazione alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente.
      4. Al minore straniero, per il quale è stato rilasciato il visto d'ingresso previsto dal comma 3, è concesso un permesso di soggiorno per adozione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      5. Il tribunale per i minorenni, ricevuta formale comunicazione del rilascio del visto d'ingresso, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno, termine che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
      6. Decorso il periodo, di cui al comma 5, il tribunale per i minorenni, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia affidataria risulti conforme all'interesse del medesimo, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      7. Qualora l'affidamento preadottivo non risulti conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni, anche prima che sia decorso il periodo di un anno, previsto dal comma 5, revoca l'affidamento e dispone un nuovo affidamento
 

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preadottivo a una coppia che ha ottenuto il decreto di idoneità presso la quale il collocamento del minore risponde all'interesse del medesimo. Di tale affidamento è data comunicazione all'autorità del Paese straniero, per il tramite della Commissione, con la specifica indicazione dei nuovi genitori affidatari.
      8. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 7, il tribunale per i minorenni, previa comunicazione all'autorità del Paese straniero per il tramite della Commissione, dispone il collocamento del minore presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, ovvero ne dispone il rimpatrio qualora lo richieda la medesima autorità del Paese straniero.
      9. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere ai sensi dei commi 7 e 8; se ha raggiunto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale per i minorenni.
      10. Competente per la pronuncia dei provvedimenti di cui al presente articolo è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia».